Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca SER
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Lo spazio formativo svizzero

Bambini

In base alle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione (art. 61a-66 Cost.), approvate in votazione popolare il 21 maggio 2006, Confederazione e Cantoni devono provvedere insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. L'intero settore scolastico resta sottoposto alla responsabilità dei Cantoni, a meno che la Costituzione federale non disponga altrimenti. Nei livelli scolastici o formativi nei quali vi è una suddivisione delle competenze, Confederazione e Cantoni sono obbligati costituzionalmente a cooperare in modo più stretto. Questa collaborazione è particolarmente importante nel settore terziario, nel quale Confederazione e Cantoni gestiscono in modo autonomo le proprie scuole universitarie (università e politecnici federali).
 

Competenze

Le nuove disposizioni costituzionali configurano un sistema formativo basato su una complessa trama di relazioni tra Confederazione, Cantoni e Comuni. A dipendenza del livello formativo varia la suddivisione delle competenze normative, di vigilanza e finanziarie.

  • Livello pre-elementare e scuola dell'obbligo: il disciplinamento del livello pre-elementare (scuola dell'infanzia), finanziato prevalentemente dai Comuni, e della scuola dell'obbligo (livello primario e secondario I) è di esclusiva competenza dei Cantoni. La Costituzione sancisce tuttavia che i Cantoni devono provvedere a un'istruzione scolastica di base sufficiente, accessibile a tutti i giovani e gratuita nelle scuole pubbliche.
  • Livello secondario II: i Cantoni sono anche responsabili dell'educazione generale al livello secondario II (licei). Insieme alla Confederazione garantiscono l'equipollenza dei diplomi cantonali di maturità e assicurano che siano soddisfatte le esigenze minime. A tale scopo Cantoni e Confederazione hanno emanato regolamenti propri, ma di uguale tenore concernenti il riconoscimento degli attestati liceali di maturità. Le scuole private non riconosciute dalla Confederazione preparano i loro allievi all'esame svizzero di maturità, disciplinato separatamente nella relativa ordinanza della Confederazione.

    Per quanto riguarda l'intero ambito della formazione professionale, la Confederazione dispone di un'ampia competenza legislativa. I titoli di studio definiti dalla Confederazione per la formazione professionale di base sono il certificato federale di formazione pratica, l'attestato federale di capacità (fine tirocinio) e la maturità professionale. L'esecuzione della legge è demandata ai Cantoni, che ricevono dalla Confederazione sussidi sotto forma di contributi forfetari.

  • Livello terziario: la legge sulla formazione professionale disciplina anche la formazione professionale superiore che prevede le opzioni seguenti: l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore oppure una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.

    Per il settore delle scuole universitarie professionali (SUP), al finanziamento delle quali partecipa in ragione di un terzo, la Confederazione ha emanato la legge sulle scuole universitarie professionali.

    I Cantoni universitari sono invece responsabili dei rispettivi atenei, per i quali beneficiano del sostegno finanziario della Confederazione, conformemente ai parametri fissati nella legge sull'aiuto alle università.

    Il settore dei PF è di esclusiva competenza della Confederazione ed è disciplinato dalla legge sui PF.

 

Rappresentazione grafica del sistema educativo svizzero

Figure: Le système éducatif suisse