SER, Silvia Studinger
Capo di settore Università
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Panorama universitario svizzeroIl 20 maggio 2006, il popolo e tutti i Cantoni hanno accolto le nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione. La nuova Costituzione impegna la Confederazione e i Cantoni a provvedere insieme a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero (art. 61a cpv. 1 Cost.). Con l'articolo 63a della Costituzione, il settore universitario è ora oggetto di un singolo articolo costituzionale: la Confederazione e i Cantoni sono chiamati a provvedere insieme al coordinamento e alla garanzia della qualità nel settore universitario svizzero. Per adempiere ai propri compiti, la Confederazione e i Cantoni stipulano accordi e delegano determinati poteri a organi comuni. In una legge federale devono essere disciplinate le competenze conferite a questi organi e definiti i principi organizzativi e procedurali del coordinamento. In adempimento al mandato costituzionale, il Consiglio federale ha adottato Il 29 maggio 2009 il disegno della Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e il relativo messaggio da sottoporre alle Camere federali. Queste hanno approvato la legge nella sessione autunnale 2011.
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